Rinuncia all'eredità: quando conviene, come si fa e quali effetti produce
Debiti del defunto, termini, costi e conseguenze sui figli di chi rinuncia.
Accettare un'eredità significa ricevere non solo i beni ma anche i debiti del defunto. Quando i debiti superano i beni, o quando si vuole far passare la propria quota ai figli, si può rinunciare.
Come si fa
La rinuncia è una dichiarazione formale resa davanti a un notaio oppure al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Non basta una lettera o un accordo tra eredi. Il costo è contenuto: imposta di registro (200 euro) e bollo, oltre all'eventuale onorario del notaio.
I termini
Chi non è in possesso dei beni può rinunciare entro dieci anni. Chi è in possesso dei beni ereditari (ad esempio vive nella casa del defunto) deve fare l'inventario entro tre mesi e decidere entro i successivi quaranta giorni, altrimenti è considerato erede puro e semplice. Attenzione: comportarsi da erede (vendere beni, incassare crediti, usare i conti) equivale ad accettare tacitamente e impedisce la rinuncia.
Effetti
La rinuncia è retroattiva: chi rinuncia è come se non fosse mai stato chiamato. La sua quota va ai suoi discendenti per rappresentazione (se figlio o fratello del defunto) oppure agli altri eredi per accrescimento. Per questo, se l'obiettivo è evitare i debiti, devono rinunciare anche i figli del rinunciante, altrimenti i debiti "scendono" a loro; per i figli minori serve l'autorizzazione del giudice tutelare.
Rinuncia e dichiarazione di successione
Il verbale di rinuncia va allegato alla dichiarazione. Chi ha rinunciato non compare tra gli eredi e non paga imposte; le quote degli altri si ricalcolano di conseguenza. Se rinunciano tutti i chiamati, l'eredità diventa giacente e il Tribunale nomina un curatore.
Alternativa: accettazione con beneficio d'inventario
Se non si è sicuri della consistenza dei debiti, si può accettare con beneficio d'inventario: si risponde dei debiti solo fino al valore dei beni ricevuti. È obbligatoria per minori e incapaci.

