Parte II · Valori e imposte

Liquidità, donazioni, passività e presunzione del 10%

9 min di letturaCapitolo 6 di 18

Case e terreni sono la parte più visibile dell'asse ereditario, ma non l'unica. Conti correnti, libretti, titoli, eventuali donazioni ricevute in vita dagli eredi e i debiti del defunto entrano nel calcolo dell'imposta di successione e, in alcuni casi, ne cambiano radicalmente l'importo. Qui vediamo cosa dichiarare, con quali documenti e con quale effetto.

Conti, libretti e titoli

La banca o Poste, ricevuti i documenti degli eredi (documenti d'identità, eventuale testamento, atto notorio o dichiarazione sostitutiva), rilascia un'attestazione di consistenza con i saldi alla data del decesso. È quel documento a fornire i valori da riportare: nulla va calcolato, ma occorre indicare solo la quota del defunto se il rapporto era cointestato. Un conto cointestato al 50% con il coniuge entra in successione per metà.

  • Conti correnti, libretti, depositi: quadro B4 del Modello 4; nella telematica quadro EO.
  • Titoli, fondi, azioni, obbligazioni: quadro B2; i titoli di Stato e i buoni fruttiferi postali sono esenti dall'imposta di successione, ma vanno comunque indicati.
  • Quote societarie e aziende: quadri B2/B3; il valore va determinato secondo criteri specifici (patrimonio netto contabile), meglio con un consulente fiscale.

Le donazioni fatte in vita

Le donazioni sono anticipi di eredità: storicamente andavano dichiarate nel quadro C con il valore attualizzato alla data di morte, perché servivano a verificare se l'erede avesse già consumato la sua franchigia. L'esempio classico: un figlio riceve in donazione tre case per 650.000 euro e alla morte del padre eredita altri 480.000 euro; complessivamente 1.130.000 euro, cioè 130.000 euro oltre la franchigia di un milione, su cui si applicherebbe il 4%.

Le passività deducibili

I debiti del defunto e alcune spese sostenute dagli eredi riducono l'attivo ereditario e quindi l'imposta di successione. Non hanno alcun effetto sulle imposte ipotecaria e catastale, che si calcolano sul valore lordo degli immobili. Inserire passività quando non c'è imposta di successione è quindi inutile, ma non dannoso: il mutuo residuo, ad esempio, conviene indicarlo comunque perché la banca lo trovi in dichiarazione.

Passività ammesse (artt. 20-24 D.Lgs. 346/1990) e documenti da allegare
PassivitàImporto deducibileProva
Debiti d'impresaRisultante dalle scritture contabiliEstratto notarile delle scritture obbligatorie
Debiti verso banche, saldi passivi di c/c, cambialiSaldo alla data di morteCertificato della banca con i movimenti degli ultimi 12 mesi; copia autentica della cambiale
Debiti da lavoro subordinato (TFR, retribuzioni)Maturato alla data di morteAttestazione dell'Ispettorato del lavoro
Debiti verso Stato ed enti pubbliciEsistenti alla data di morte, anche se accertati dopoAttestazione dell'ente creditore o quietanza
Somme dovute al coniuge divorziatoImporti dovuti, anche successiviSentenza di divorzio
Mutui ipotecariDebito residuo alla data di morte, solo se relativi a beni caduti in successioneContratto di mutuo e dichiarazione della banca sul residuo
Spese mediche e chirurgiche degli ultimi 6 mesiImporto delle fattureFatture e quietanze
Spese funerarieMassimo 1.032,91 € (i vecchi due milioni di lire)Fatture
Il debito può essere provato anche con il modello 237 firmato da un obbligato e dal creditore, esclusi i debiti verso dipendenti.

La presunzione del 10%

Denaro contante, mobili, gioielli difficilmente vengono dichiarati e sono impossibili da tracciare. Per questo la legge presume che esistano e valgano il 10% dell'attivo ereditario netto: l'Agenzia aggiunge questa quota alla base imponibile dell'imposta di successione. Si evita solo allegando un inventario analitico redatto da notaio o cancelliere.

Esempio: due nipoti collaterali con e senza passività

Due nipoti figli di un fratello ereditano dallo zio: nessuna franchigia, aliquota 6%. L'asse è composto da immobili per 460.650 euro (casa a Milano 143.220, casa a Borore 274.680, terreno 42.750), titoli per 130.000, conto corrente per 84.000; passività: mutuo residuo 95.000 euro e spese funerarie 3.600 euro (deducibili solo per 1.032).

Quota di un nipote (tutto diviso per due)
VoceImporto
Immobili (B1)230.325 €
Titoli (B2)65.000 €
Conto corrente (B4)42.000 €
Totale attivo lordo337.325 €
Passività (D)− 48.016,46 €
Attivo netto289.308,54 €
Presunzione 10%+ 28.930,85 €
Base imponibile318.239,39 €
Imposta di successione 6%19.094,36 €

Senza dichiarare le passività la base sarebbe 337.325 + 33.732,50 = 371.057,50 euro e l'imposta 22.263,45 euro: 3.169 euro in più per ciascun nipote, solo per non aver allegato mutuo e fatture.

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Tre domande rapide

  1. 1. Le donazioni ricevute in vita dagli eredi vanno ancora dichiarate?

  2. 2. Le spese funerarie sono deducibili fino a:

  3. 3. Le passività riducono:

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Chi ha scritto questa guida

Geom. Pino Caddeo · Successione Telematica

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